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A.P.A.
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Articolo 1 E' costituita in Alessano una associazione "A.P.A. Associazione per la Promozione di Alessano" Centro Culturale, ricreativo e di valorizzazione del territorio, non avente scopi di lucro nè perseguente finalità partitiche o politiche.
Articolo 2 Scopo e fini sociali sono:
per il raggiungimento degli scopi sociali, pertanto la Associazione "A.P.A" promuoverà incontri e dibattiti, gestirà spettacoli artistici finalizzati nonché spettacoli culturali, mostre, esposizioni, conferenze, sagre, il tutto finalizzato all'ottenimento dell'oggetto sociale.
Articolo 3 La sede dell'associazione è in Alessano alla piazza Assunzione. Possono istituirsi altre sedi nello stesso comune.
Articolo 4
la durata dell'Associazione è fino al 31 dicembre 2030, salvo proroghe o scioglimenti anticipati voluti e deliberati con le maggioranze di legge.
Articolo 5 Il capitale sociale è variabile ed è formato dalle quote dei soci. Il capitale iniziale è di lire ........... La quota fissata per la costituzione del capitale iniziale è di lire 10.000, questa potrà essere modificata o riguardare una categoria di socio, a seconda della volontà del Consiglio Direttivo. L'Associazione può avere lasciti, donazioni e contributi da parte degli Enti e dai privati.
Articolo 6
L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiude il 31 dicembre 1992.
Articolo 7 La partecipazione all'Associazione è libera e l'eventuale opera in seno all'Associazione è da intendersi volontaria. Possono divenire soci tutti coloro che facendone richiesta scritta, saranno accettati dal Consiglio Direttivo; possono inoltre partecipare Fondazioni, Società, Cooperative ed altri Enti tramite un loro rappresentante con la sola ed espressa esclusione dei partiti politici.
Articolo 8 I soci si distinguono:
Articolo 9 Il socio ha diritto di partecipare fattivamente alla vita sociale dando disponibilità di tempo e di partecipazione culturale e la sua opera è esclusivamente volontaria.
Articolo 10 L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo, da un Comitato probiviri e dalla assemblea dei soci.
Articolo 11 Il Consiglio Direttivo è formato da sette soci; questi tra loro nomineranno il Presidente il vicepresidente e il segretario-economo.
Articolo 12 Il consigliere assente per tre sedute consecutive, ancorché giustificate, è considerato dimissionario e verrà surrogato con l'altro socio scelto a maggioranza del Consiglio Direttivo e durerà in carica fino al rinnovo dell'organo direttivo.
Articolo 13 Il Consiglio Direttivo dovrà riunirsi con frequenza mensile e ogni qualvolta il presidente lo riterrà opportuno. Il Consiglio, avrà cura di redigere un regolamento interno , di procedere alla nomina di responsabili per i diversi settori in cui l'Associazione opera.
Articolo 14 Non sono previsti compensi per i componenti del Consiglio . Eventuali rimborsi spese dovranno essere anticipatamente autorizzati e successivamente validamente documentate.
Articolo 15 Il Comitato dei Probiviri sarà composto da tre membri nominati tra i soci. Tra loro eleggeranno il presidente e fungeranno da amichevoli compositori con giudizio inappellabile ad esclusione di tutto quanto per la scelta o per legge è di competenza della giustizia ordinaria.
Articolo 16 L'Assemblea dei soci dovrà essere convocata ogni anno, per l'accettazione dei bilanci e per la nomina delle cariche sociali. Potrà inolte essere convocata ogni qualvolta lo deciderà il Consiglio o lo richiederà almeno un terzo dei soci votati. la convocazione avverrà con avviso affisso nella sede della società e da fare almeno tre giorni prima della adunanza e dovrà riportare l'ora, il luogo e gli argomenti che dovranno essere trattati . Tanto il Consiglio quanto il Comitato dei probiviri durano in carica tre anni e i loro membri possono essere rieletti. L'Assemblea si esprimerà a maggioranza dei soci presenti; ogni socio in assemblea può rappresentare un altro socio.
Articolo 17 L'Associazione avrà cura di pubblicare un bollettino informativo riguardante le attività programmate e quale mezzo di divulgazione e confronto delle esperienze locali.
Articolo 18 Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa' espresso riferimento alle norme di legge vigenti in tema di associazione.
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